COSA BISOGNA FARE PER APRIRE UN’AGENZIA DI VIAGGI?
L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia. Ogni regione ha la sua normativa e i suoi regolamenti.
La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere presentata alla Provincia o nella maggior parte dei casi allo sportello unico del Comune dove avrà la sede l’agenzia e deve contenere:
- le generalità, la cittadinanza e residenza del titolare persona fisica. Per le società la denominazione e la ragione sociale, la sede della società e le generalità, residenza, cittadinanza del legale rappresentante della stessa e degli eventuali componenti l'organo di amministrazione;
- codice fiscale o partita IVA;
- le generalità del direttore tecnico che può essere il titolare, un socio o un preposto e deve possedere un'apposita abilitazione, che si ottiene o superando un esame al quale si può essere ammessi unicamente avendo lavorato nel settore per almeno due anni come dipendente a partire dal quarto livello, oppure la qualifica viene rilasciata d'ufficio dalla regione ai titolari di agenzia da almeno sei anni o ai dipendenti di primo e secondo livello da almeno sei anni.
- il comune in cui si intende condurre l'impresa, la relazione illustrativa dei locali di svolgimento dell'attività e la planimetria (avendo cura che sussistano condizioni di indipendenza da attività diverse da quella prevista per l'agenzia)
- la denominazione prescelta, la Provincia/Comune procede all'accertamento della regolarità della domanda e della documentazione presentata ed in particolare accerta presso i competenti uffici governativi che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale. Non è possibile adottare la denominazione di Comuni o Regioni Italiane.
- un deposito cauzionale (solitamente certificazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa) prestato alla Regione e vincolato fino a quando permane in essere l'attività.
A FRONTE DELLA VENDITA DI UN BIGLIETTO AEREO BISOGNA EMETTERE FATTURA / SCONTRINO FISCALE?
Con la circolare n. 93/E del 27/6/01 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’esonero dell’emissione di una fattura/scontrino fiscale in quanto il biglietto di trasporto assolve già tale adempimento.
QUANDO BISOGNA EMETTERE LA FATTURA AL CLIENTE PER UN PACCHETTO 74 TER?
Il momento impositivo ai fini iva, e cioè la data da cui iniziano a decorrere i termini per la registrazione dei documenti negli appositi registri, coincide con il pagamento integrale del corrispettivo o, se antecedente, con la data di inizio del viaggio o del soggiorno.
QUANDO SI PUO’ PARLARE DI PACCHETTO 74 TER?
Per pacchetto turistico (D. lgs 111 DEL 1995) si intende la combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, purchè la durata sia superiore alle ventiquattro ore ovvero per un periodo comprendente almeno una notte:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono
parte significativa del pacchetto turistico.