![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 20-09-2011 |
Azione di responsabilità dei creditori sociali |
||
La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.9.2011 n. 19051, ha precisato che la sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità, prevista nei rapporti tra persone giuridiche ed amministratori in carica dall'art. 2941 n. 7 c.c., non è applicabile ai sindaci. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma richiamata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non ne prevede l'applicabilità anche ai componenti dell'organo di controllo (cfr. Cass. 12.6.2007 n. 13765). Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di cui all'art. 2394 c.c. (azione di responsabilità dei creditori sociali), non è sufficiente il mero verificarsi della situazione di incapienza patrimoniale della società, ma è necessaria la sua oggettiva conoscibilità (cfr., da ultimo, Cass. 22.4.2009 n. 9619, Cass. 8.4.2009 n. 8516 e Cass. 25.7.2008 n. 20476). Qualora - come accadeva nel caso di specie - la sussistenza di tale condizione sia desunta da una serie di elementi considerati nel loro complesso (cessazione del deposito dei bilanci, notorietà della difficoltà nei pagamenti, l'essere i creditori in prevalenza operatori qualificati e dunque in grado di cogliere i sintomi della crisi patrimoniale della società), è inammissibile il ricorso che delimita la sua prospettiva ad una parte soltanto del ragionamento (nel caso di specie, in particolare, il curatore fallimentare si limitava a contestare che l'omesso deposito dei bilanci potesse costituire prova della perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale - e quindi che fosse idoneo a segnare il momento di accertamento dell'insufficienza patrimoniale ai fini della decorrenza del termine di prescrizione - dal momento che soltanto il confronto dei dati dell'ultimo bilancio depositato con quelli successivi, ma inesistenti, avrebbe potuto svelare gli ammanchi specificamente contestati agli amministratori).
|
|
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |