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| 04-08-2010 |
Dilazione debiti INPS |
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L'INPS, con la circolare 3.8.2010 n. 106, esamina le significative modifiche apportate dalle determinazioni 18.12.2009 n. 250 e 7.5.2010 n. 106 al procedimento per la concessione del pagamento dilazionato dei debiti contributivi, in precedenza descritto nella delibera del Consiglio di amministrazione 11.4.95 n. 288. Innanzitutto, l'Istituto chiarisce che, per effetto dell'intervento della determinazione n. 250/2009, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare in commento, il contribuente, all'atto della presentazione della domanda di rateazione: - se datore di lavoro, non dovrà più provvedere al versamento, in un'unica soluzione, della quota di contribuzione a carico dei lavoratori; potrà, dunque, inserire, nell'importo del debito oggetto di dilazione, anche il valore delle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore; - in ogni caso, non dovrà più provvedere al versamento di un acconto pari a 1/12 dell'importo dovuto, in attesa della sottoscrizione del piano di ammortamento. L'INPS passa, quindi, ad esaminare la determinazione n. 106/2010, la quale, sempre incidendo sulla precedente deliberazione del 1995, ha stabilito che: - il pagamento della prima delle rate accordate dovrà avvenire prima o contestualmente alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento; - la dilazione potrà essere concessa per un massimo di 24 rate, con possibilità di prolungamento sino a 36 rate, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro; - per ottenere la rateazione, il contribuente dovrà presentare apposita istanza, la quale potrà avere ad oggetto tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell'istanza stessa (compresi gli avvisi bonari, i crediti in fase legale non iscritti a ruolo, ecc.). Per quanto riguarda, invece, i crediti iscritti a ruolo, l'istituto chiarisce che, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare in commento, solo Equitalia sarà competente per la dilazione delle somme, sino ad un massimo di 72 rate mensili, in applicazione dell'art. 19 del DPR 602/73.
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