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31-08-2010

Finanziamenti dei soci in prededuzione

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L'art. 48 del DL 78/2010, introducendo nella legge fallimentare (RD 267/42) l'art. 182-quater, prevede che i finanziamenti effettuati dai soci in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del RD 267/42 siano assimilati ai crediti prededucibili ex art. 111 del RD 267/42. Pertanto, in caso di successivo fallimento della società, i finanziamenti dei soci saranno soddisfatti con preferenza rispetto a tutti gli altri crediti sorti prima dell'apertura della procedura.
La nuova norma introduce una importante novità, in quanto inverte espressamente l'opposta regola, finora applicabile, della postergazione dei debiti derivanti da finanziamento dei soci.
L'agevolazione è, però, soggetta ad alcuni limiti e condizioni:
- in primo luogo, possono godere della prededuzione solo i finanziamenti erogati dopo l'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione a condizione che siano stati originariamente previsti nella proposta di concordato o di accordo ex art. 182-bis del RD 267/42. Sono quindi esclusi dalla disciplina agevolativa i finanziamenti erogati dai soci, a qualsiasi titolo, prima dell'omologazione.
- in secondo luogo, opera un limite quantitativo, in quanto il legislatore ha disposto che l'assimilazione dei finanziamenti ai debiti prededucibili sia limitata all'80% del loro ammontare. Il 20% residuo, pertanto, sarà comunque assoggettato alla regola della postergazione;
- infine, i finanziamenti considerati prededucibili non votano né possono essere computati nelle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato preventivo o nella percentuale necessaria per il deposito della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione. Tale condizione, però, pare contraddittoria, atteso che la prededucibilità opera solo sui finanziamenti erogati dopo l'omologazione